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O.M. 21/08/2002 n. 3239

Art. 5.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3186/2002 il comma 2 č soppresso e al comma 3 le parole: "degli articoli 5, 6 e 7" sono sostituite con le seguenti: "dell'art. 5, comma 1".

Art. 6.

1. Il termine del 30 giugno 2002, di cui all'art. 7 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175, č prorogato al 30 novembre 2003. Il relativo onere č posto a carico delle disponibilitā di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 13 luglio 1999, n. 226.

Art. 7.

1. Per il sostegno delle attivitā turistiche servite in quota dalla seggiovia Pecetto nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nonchč in favore dei gestori degli impianti di risalita, che hanno subito, per effetto della forzosa inattivitā conseguente alla grave situazione di rischio causata dal fenomeno di invaso epiglaciale verificatosi nel ghiacciaio del Belvedere, una riduzione del volume di affari non inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il sindaco del comune di Macugnaga č autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75% dei minori introiti. I soggetti interessati, al fine del conseguimento del contributo in questione, possono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il sindaco del comune di Macugnaga č autorizzato a promuovere una campagna informativa straordinaria a sostegno delle attivitā turistiche che evidenzi la messa in sicurezza del territorio ed il ripristino delle normali condizioni di vita.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č autorizzato a cedere a titolo gratuito in favore degli enti territoriali interessati i mezzi, i materiali, le attrezzature e gli allestimenti di qualsiasi genere acquistati ed utilizzati per le esigenze connesse alla gestione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di rischio connessi ai fenomeni di cui al presente articolo. L'acquisto di beni e servizi connessi al superamento della situazione emergenziale puō aver luogo, stante la situazione di somma urgenza, anche prescindendo da valutazioni di congruitā ed in deroga, ove necessario, all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

5. In considerazione delle condizioni di particolare disagio e di intensitā ed estensione temporale di impiego, la speciale indennitā operativa di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3227/2002 č commisurata ad un importo mensile di 200 ore di straordinario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilitā dell'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del centro di responsabilitā 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale, non direttamente stipulato dal Dipartimento stesso, scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilitā finanziarie del Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi

 

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